Posto che il diritto di critica -che costituisce un'aspetto della manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 Cost.- si concretizza nell’espressione di un giudizio e di un’interpretazione che, per definizione, non può essere rigorosamente obiettiva.
Posto che la critica, per sua natura, tende a mettere in cattiva luce chi ne è oggetto
Posto che il giornalista non è un giudice, ma una persona che può valutare i fatti anche alla luce delle sue inclinazioni politico-sociali.
La giurisprudenza ha incentrato la propria attenzione sull’individuazione dei parametri attraverso i quali l’interpretazione di un fatto possa coincidere con l’esercizio del diritto di critica per l’appunto.
Ecco come è stato interpretato e definito il concetto di verità nell’ambito del diritto di critica:
innanzitutto un prerequisito del diritto di critica è la veridicità del fatto che ha generato la stessa.
Per quanto riguarda il mero esercizio di critica, esso deve rispettare il limite della continenza espressiva, che andrà valutato in riferimento al contesto storico culturale e sociale in cui la critica è stata esercitata.
Inoltre non deve oltrepassare il limite del rispetto alla persona, evitando ingerenze nella sfera privata, nel patrimonio morale del soggetto in questione.
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