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mercoledì 18 luglio 2007

La diffamazione nell'ambito della pubblicazione di interviste


La principale discriminante per giudicare un’intervista legittima, in seno al diritto di manifestazione del pensiero, è l’interesse pubblico nei confronti delle opinioni o dichiarazioni dell’intervistato.

E’ utile in questo caso definire un po’ meglio il concetto di interesse pubblico: non è sufficiente la mera curiosità del pubblico per far si che un fatto si definisca di interesse pubblico, ma è necessario che esso concorra alla formazione di un’opinione pubblica corretta.
Inoltre l’intervista deve contenere profili di interesse pubblico all’informazione, che vadano al di là della posizione soggettiva dell’intervistato.

La notorietà dell’intervistato è in ogni caso una discriminante nella valutazione dell’interesse pubblico del fatto, ma meno rilevante rispetto all’effettivo interesse di ciò che ha dichiarato.

Premesso ciò sussistono delle differenze sulla responsabilità dell’intervistatore e sulla responsabilità dell’intervistato.

La discriminante per valutare il mero esercizio, o meno, del diritto di cronaca, da parte dell’intervistato, è l’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento/dichiarazione, attraverso la verifica che il giornalista si sia limitato a riferire l’evento, piuttosto che a trasformarlo in strumento della diffamazione.

Le discriminanti per valutare la veridicità di quanto dichiarato dall’intervistato coincidono con le discriminanti per la valutazione dell’esercizio del diritto di cronaca.

L'ironia e la satira nel diritto di critica


L’ironia è stata definita un particolare modo di fare critica.

Il tono ironico è utilizzato, secondo un sentenza della CdA penale, per sostenere la critica attraverso degli artifici retorici, non per offendere deliberatamente.

La satira è, invece, quella forma espressiva del pensiero, la cui peculiarità è quella di suscitare ilarità attraverso lo sbeffeggiamento di personaggi noti, attraverso il ricorso al paradosso, a metafore surreali e a forzature dei toni.

Anche nel caso dell’ironia e della satira, la condizione che fa si che il loro esercizio rimanga nella sfera del lecito è la veridicità del fatto a cui fa riferimento l’attività comica.

Diffamazione e diritto di critica

Posto che il diritto di critica -che costituisce un'aspetto della manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 Cost.- si concretizza nell’espressione di un giudizio e di un’interpretazione che, per definizione, non può essere rigorosamente obiettiva.

Posto che la critica, per sua natura, tende a mettere in cattiva luce chi ne è oggetto

Posto che il giornalista non è un giudice, ma una persona che può valutare i fatti anche alla luce delle sue inclinazioni politico-sociali.

La giurisprudenza ha incentrato la propria attenzione sull’individuazione dei parametri attraverso i quali l’interpretazione di un fatto possa coincidere con l’esercizio del diritto di critica per l’appunto.

Ecco come è stato interpretato e definito il concetto di verità nell’ambito del diritto di critica:

innanzitutto un prerequisito del diritto di critica è la veridicità del fatto che ha generato la stessa.

Per quanto riguarda il mero esercizio di critica, esso deve rispettare il limite della continenza espressiva, che andrà valutato in riferimento al contesto storico culturale e sociale in cui la critica è stata esercitata.

Inoltre non deve oltrepassare il limite del rispetto alla persona, evitando ingerenze nella sfera privata, nel patrimonio morale del soggetto in questione.

Diffamazione nella cronaca giudiziaria


Tra tutte, la cronaca giudiziaria è stata maggiormente oggetto di procedimenti penali.

Il limite della verità, in tal tipo di cronaca, è rispettato nel momento in cui viene riportato fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario, senza alcuna alterazione, nè commento o personale illazione che ne travisi il significato.

La questione del segreto istruttorio invece è piuttosto controversa. In questo caso si contrappongono due interessi differenti: la tutela della riservatezza del singolo, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, e il diritto all’informazione della cittadinanza su argomenti di interesse pubblico nazionale.

La violazione del segreto istruttorio, quindi, non esclude la legittimità del normale esercizio del diritto di cronaca.

Diffamazione e diritto di cronaca


Il diritto di cronaca ha, come caratteristica intrinseca, quella di rispettare il criterio di verità della notizia.

Qualche imprecisione, se non altera la sostanza della questione, non viola tale criterio .

E’ molto importante, quando si parla di diffamazione e diritto di cronaca, ricordare che tale principio di verità va oltre la mera oggettività narrativa, essendo influenzato anche da elementi di tecnica espositiva.

Infatti forme di diffamazione si possono verificare per insinuazione:

accostando più notizie vere che danno vita ad una notizia falsa.

Accostando notizie vere a notizie in parte vere o a notizie del tutto false.

Omettendo particolari di notizie, in ogni caso, vere. Anche se in queste circostanze non bisogna dimenticare che l’obbligo di completezza può sussistere solo nel caso in cui vi sia un rapporto di stretta dipendenza tra il fatto omesso e quello narrato.

Per non incorrere nel pericolo di diffamazione inconsapevole, il giornalista è tenuto a verificare costantemente le fonti informative.

Diffamazione

Consiste nella lesione del diritto dell’individuo a non avere alterato il proprio patrimonio personale, intellettuale e professionale.

Può essere considerata tale solo nel caso in cui si pervenga a questa alterazione attraverso una specifica offesa alla reputazione del soggetto, e non ogni qual volta si attui un travisamento dell’identità personale del soggetto passivo.

La diffamatorietà di un articolo deve essere valutata leggendo l’articolo nel suo complesso, non estrapolandone singole frasi.

In materia di lesioni concernenti l’identità personale e la reputazione non è richiesta la presenza di una precisa volontà diffamatoria. E non assume nessuna importanza il movente che ha spinto il giornalista a pubblicare frasi diffamatorie.